L'agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione N. 1/E del 10 gennaio 2013 in cui chiarisce le modalità di adeguamento alla normativa europea sulla numerazione delle fatture.
In sintesi dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono utilizzare una delle seguenti modalità:
- numerazione progressiva con azzeramento al termine dell’anno solare:
si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . Molti commentatori avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura;
- numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse nel 2013 prosegue quella del 2012. Tale modalità è tecnicamente la più difficile da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;
- numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..
In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, viene da chiedersi se fosse stato possibile evitare questa situazione di "confusione" di inizio anno, con la conseguente inutile perdita di tempo per contribuenti e consulenti, con una formulazione più comprensibile e precisa nella bozza di recepimento della Direttiva, poi trasfusa nella Legge di Stabilità 2013.
Senza dubbio sì….
In sintesi dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono utilizzare una delle seguenti modalità:
- numerazione progressiva con azzeramento al termine dell’anno solare:
si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . Molti commentatori avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura;
- numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse nel 2013 prosegue quella del 2012. Tale modalità è tecnicamente la più difficile da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;
- numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..
In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, viene da chiedersi se fosse stato possibile evitare questa situazione di "confusione" di inizio anno, con la conseguente inutile perdita di tempo per contribuenti e consulenti, con una formulazione più comprensibile e precisa nella bozza di recepimento della Direttiva, poi trasfusa nella Legge di Stabilità 2013.
Senza dubbio sì….
risoluzione_agenzia_delle_entrate.pdf |