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Release  2.07.03.101 ( Hotel 3° / Miami 3° )

29/1/2013

 
Nella versione 2.07.03.101 è stato previsto l' export Alloggiati Web Polizia di Stato con il numero dei giorni di permanenza secondo le direttive dettate dal DECRETO 7 GENNAIO 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.14 del 17.1.2013

NOTIFICA DEGLI ALLOGGIATI IN STRUTTURE RICETTIVE" (DECRETO 7 GENNAIO 2013 ) - NUOVE DISPOSIZIONI.

26/1/2013

 
Nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 17.1.2013 è  stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 7.1.2013 “Disposizioni  concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

Come è noto, già il Decreto Legge 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) ha  apportato sostanziali modifiche alla disciplina di registrazione e notifica dei  dati dei clienti alloggiati in albergo. Il nuovo testo dell’articolo 109 del  TULPS, a seguito delle modifiche introdotte, non prevede più l’obbligo di  compilare e far sottoscrivere ai clienti la schedina di pubblica sicurezza. Prevede  che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate sia effettuata  avvalendosi di mezzi informatici o telematici e non più con la  consegna cartacea della schedina di pubblica sicurezza.
La comunicazione va effettuata direttamente alle questure e non più alle autorità  locali di pubblica sicurezza avvalendosi del sistema web messo a disposizione dalla Polizia di Stato :

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

che ad oggi è in fase di implementazione ed adeguamento alle nuove disposizioni  dettate dal decreto 7 gennaio 2013.

Nel Decreto 7 gennaio 2013 si ribadisce che le comunicazioni degli alloggiati nelle strutture ricettive devono viaggiare via  web ed introduce delle NOVITA' rispetto alla procedura finora in uso :

1)  i dati delle schedine di ps devono essere  trasmessi come sempre  entro le 24 ore   successive all’arrivo delle persone alloggiate e , questa è la novità, comunque  all’arrivo stesso per  soggiorni inferiori alle 24 ore.

2) è ora necessario comunicare  IL NUMERO DEI GIORNI DI PERMANENZA

3) I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla  cancellazione dei dati  digitali trasmessi  non appena ottenute le relative ricevute .

Si deduce pertanto, per chi utilizza un gestionale alberghiero, che vanno conservati  i soli dati ai fini fiscali e contabili e NON i dati personali del cliente ( utili per velocizzare il prossimo ceck-in ), a meno che , questa è una mia personale "intuizione" ,  NON se ne faccia  una espressa richiesta scritta  firmata in calce dal cliente .

Le ricevute devono essere firmate digitalmente e conservate  per 5 anni  per consentire eventuali  controlli.

Dati da comunicare (Art. 2 comma 2 – Punto 1.1 dell’allegato) - I dati da  rasmettere sono i seguenti:

- Data di arrivo;
- Numero giorni di permanenza;
- Cognome;
- Nome; 
- Sesso;
- Data di nascita;
- Luogo di nascita (comune e provincia se in  Italia, Stato se all'estero);
- Cittadinanza;
- Tipo documento di identità; 
- Numero documento di identità;
- Luogo rilascio documento (comune e  provincia se in Italia, Stato se all'estero).

E’ stato invece eliminato l’obbligo di comunicare l’indirizzo di residenza  del cliente.

Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra  possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli  minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo).

I dati da indicare per i componenti del nucleo familiare o di un gruppo  sono invece i seguenti:

- Numero giorni di permanenza;
- Cognome;
- Nome; 
- Sesso;
- Data di nascita;
- Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
- Cittadinanza.

Viene quindi confermata la semplificazione esistente per i nuclei familiari  ed i gruppi, e viene chiarito che per i componenti del nucleo familiare e del  gruppo non è necessario trasmettere gli estremi del documento di  riconoscimento.

Allego :

1) Circolare Federalberghi  n. 23/2013 - Prot. n. 39 /FB

2)Decreto del Ministero dell’Interno 7.1.2013 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale
circ23-109_tulps_-_federalberghi.pdf
File Size: 218 kb
File Type: pdf
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decreto_7_gennaio_2013.pdf
File Size: 336 kb
File Type: pdf
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Flarisoft   al  fine  di agevolare chi non si è ancora  informatizzato distribuisce un pacchetto software denominato TELEMATICO HOTEL,  soluzione semplice e scalabile dedicata alle strutture ricettive che vogliono  adempiere rapidamente ai compiti prevesti dalla legge, con  questa  soluzione  informatica  lei potra’:

  1) memorizzare definitivamente le anagrafiche clienti,  quindi
potrà  avere un database aziendale dei  clienti al posto dell’archivio
cartaceo

  2) compilare e registrare  le schedine di ps con estrema facilità 

  3) gestire e stampare la lettera  privacy al ceck-in del  cliente

  4) inoltrare il file delle schedine di ps al sito ALLOGGIATI WEB
POLIZIA DI STATO con una semplice esportazione dati direttamente dal  pacchetto software TELEMATICO HOTEL.

  5) stampare il modulo Istat C59 G e C 59 M o in alternativa inviare i dati delle  presenze in modalità telematica alle Regione se previsto.

  6) stampare le etichette / buste / liste di  distribuzione ( per
il mailing commerciale ) solo a quei clienti  che hanno autorizzato il
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Nuova numerazione delle fatture dal 01/01/2013

11/1/2013

 
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione N. 1/E del 10 gennaio  2013 in cui chiarisce le modalità di adeguamento alla normativa europea sulla  numerazione delle fatture.

In sintesi dal 1° gennaio 2013 i contribuenti possono utilizzare una delle  seguenti modalità:

 - numerazione progressiva con azzeramento al termine dell’anno solare:
si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai  contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2013) . Molti commentatori  avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione  dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la  piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata  con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del  documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la  fattura;

- numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio  di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse  nel 2013 prosegue quella del 2012. Tale modalità è tecnicamente la più difficile  da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;

- numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad  azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di  emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma  1/2013, 2/2013, etc. fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare  nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014, etc..

In conclusione, appare assolutamente condivisibile l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate. Ciò nonostante, viene da chiedersi se fosse stato  possibile evitare questa situazione di "confusione"  di inizio anno, con la conseguente inutile  perdita di tempo per contribuenti e consulenti, con una formulazione più  comprensibile e precisa nella bozza di recepimento della Direttiva, poi trasfusa  nella Legge di Stabilità 2013.

 Senza dubbio sì….
risoluzione_agenzia_delle_entrate.pdf
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    Melchiorri Serafino

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